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Sez. 3, Sentenza n. 13762 del 14/06/2006 (Rv. 593110 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Rispetto dei principi informatori della materia - Circolazione stradale - Tutela della sicurezza delle persone - Obblighi per il cessionario autostradale - Riferimento da parte del giudice di pace all'obbligo del concessionario di provvedere alla massima sicurezza della sede stradale - Contenuto della concessione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593110-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Poiché in tema di circolazione stradale deve ritenersi principio generale informatore della materia la tutela della sicurezza delle persone, come finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato e dai concessionari autostradali in quanto gestori di un servizio pubblico, non viola il dovere di rispettare i principi informatori della materia la decisione secondo equità del giudice di pace che afferma la responsabilità per fatto proprio del concessionario, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di provvedere all'agibilità in condizioni di massima sicurezza della sede stradale, a nulla rilevando che la concessione non preveda espressamente tale obbligo. (Nella specie, la società concessionaria era stata convenuta da una ditta che aveva effettuato il servizio di rimozione e custodia di un veicolo incidentato su richiesta della Polizia Stradale; la società concessionaria aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che il credito per il compenso spettante alla ditta che aveva eseguito la rimozione doveva essere fatto valere nei confronti del proprietario del veicolo abbandonato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 32, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)