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Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014 (Rv. 630892 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Impugnazione della cartella esattoriale - Tardività della notifica - Legittimazione passiva esclusiva del soggetto esattore - Esclusione - Legittimazione dell'ente impositore - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Domanda proposta nei confronti dell'esattore - Chiamata in causa dell'ente impositore - Necessità.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630892-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)