Sez. L, Sentenza n. 6510 del 09/12/1981 (Rv. 417361 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - TUTELA ASSICURATIVA EX ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 455 DEL 1943 - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA NECESSITÀ DELL'INSUSSISTENZA DEL RISCHIO AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPIO DELLA NECESSARIA PERSISTENZA DEL RAPPORTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - VALIDITÀ - CONSEGUENZE - SILICOSI DIPENDENTE DA LAVORAZIONE CESSATA ANTERIORMENTE AL PREDETTO MOMENTO - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - TUTELA ASSICURATIVA EX ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 455 DEL 1943 - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA NECESSITÀ DELL'INSUSSISTENZA DEL RISCHIO AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPIO DELLA NECESSARIA PERSISTENZA DEL RAPPORTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - VALIDITÀ - CONSEGUENZE - SILICOSI DIPENDENTE DA LAVORAZIONE CESSATA ANTERIORMENTE AL PREDETTO MOMENTO - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 14, comma primo, della legge 12 aprile 1943, n. 455, che estese la tutela assicurativa contro le malattie professionali anche ai casi di silicosi manifestatisi prima dell'entrata in vigore della legge, contiene bensì un'eccezione al principio che il rischio non deve essersi già verificato al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo, ma nessuna deroga introduce all'altro principio - enunciato nell'art. 13 del R.d. 13 maggio 1929 n. 928 - secondo cui la tutela assicurativa introdotta dalla legge riguarda i soggetti il cui rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, giacché solo l'attualità del rapporto crea l'Obbligo dell'Assicurazione e fa quindi instaurare, in concreto, il rapporto assicurativo con l'i.N.A.I.L.; pertanto, non è indennizzabile, a norma dell'art. 14 della legge n. 455 del 1943, la silicosi dipendente da lavorazione cessata anteriormente all'entrata in vigore del R.d. del 1929 n. 928, avvenuta il 2 gennaio 1934. Siffatta disciplina - come ritenuto dalla Corte costituzionale, con sentenza del 4 luglio 1979 n. 65 - non è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. (Conf 2958/80, mass n 406704).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)