Sez. 5, Sentenza n. 182 del 20/01/1984 Cc. (dep. 31/01/1984) Rv. 162439 - 01
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In Sede di ricorso per Cassazione avverso un provvedimento che decida sulla sospensione del procedimento penale (nella specie per bancarotta) in attesa della risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, (nella specie opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento) il controllo del giudice di legittimità è diretto soltanto ad accertare che la pronuncia sia basata su un concreto apprezzamento delle risultanze acquisite (ossia in relazione alla fattispecie ma concreta, anche se estrinseca, delibazione della pregiudiziale) e che la motivazione non sia affetta da travisamento di fatto o da errori logico-giuridici. (V mass n 102196).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)