Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 29/08/1963 (Rv. 263688 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA AL SOLO DIFENSORE ANTISTATARIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA AL SOLO DIFENSORE ANTISTATARIO.*
Le contestazioni sulla distrazione delle spese giudiziali a favore dell'avvocato fanno divenire parte del processo il difensore antistatario. Questi soltanto ha interesse alla pronuncia di distrazione delle spese, e non anche la parte assistita, la quale, anzi, puo eventualmente opporsi alla distrazione. Quindi, legittimato all'impugnazione per la omessa pronuncia sulla distrazione e esclusivamente il difensorè e l'impugnazione proposta dalla parte e inammissibile, anche quando il difensore abbia sottoscritto l'atto d'impugnazione, ma tale sottoscrizione sia stata da lui effettuata in veste di difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)