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Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 29/08/1963 (Rv. 263688 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA AL SOLO DIFENSORE ANTISTATARIO.*
Stato
decisa il 1963-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263688-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA SULLA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA AL SOLO DIFENSORE ANTISTATARIO.*

Le contestazioni sulla distrazione delle spese giudiziali a favore dell'avvocato fanno divenire parte del processo il difensore antistatario. Questi soltanto ha interesse alla pronuncia di distrazione delle spese, e non anche la parte assistita, la quale, anzi, puo eventualmente opporsi alla distrazione. Quindi, legittimato all'impugnazione per la omessa pronuncia sulla distrazione e esclusivamente il difensorè e l'impugnazione proposta dalla parte e inammissibile, anche quando il difensore abbia sottoscritto l'atto d'impugnazione, ma tale sottoscrizione sia stata da lui effettuata in veste di difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)