Sez. L, Sentenza n. 29264 del 12/12/2008 (Rv. 605792 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Intestazione della sentenza - Qualificazione afferente ad una delle parti - Mancanza - Nullità - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO
La mancanza, nell'intestazione della sentenza, dell'espressa menzione di una determinata qualificazione del soggetto processuale nei cui confronti sia stata pronunciata la decisione, non ha rilevanza ai fini dell'identificazione del soggetto medesimo ove non sorga alcuna questione in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, trattandosi, in tal caso, di mero errore emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali e non di motivo di nullità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto irrilevante che nell'intestazione della sentenza impugnata fosse stata indicata l'"ATAC - Azienda delle tramvie ed autobus di Roma", anziché l'"ATAC S.P.A.", regolarmente costituita nel giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)