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Sez. 3, Sentenza n. 6459 del 18/05/2000 (Rv. 536638 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Fallimento del trasgressore - Emanazione dell'ordinanza nei confronti del fallito - Legittimità - Pretesa creditoria - Assoggettamento alle regole concorsuali - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536638-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Con riguardo ad infrazione sanzionabile con pena pecuniaria amministrativa, la sopravvenienza del fallimento del trasgressore comporta che la competente autorità amministrativa conserva il potere di determinare l'ammontare di detta pena, ma non anche di far valere il relativo credito con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto il medesimo resta soggetto alle regole concorsuali, e, quindi, va esercitato in via di insinuazione al passivo fallimentare. Ove tale ordinanza-ingiunzione venga resa, nonostante l'apertura del fallimento, si determina l'inefficacia del provvedimento nei confronti della massa, la quale può essere rilevata dal giudice fallimentare, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero anche dedotta dal curatore con l'opposizione davanti al pretore a norma dell'art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (opposizione implicante l'obbligo del pretore di dichiarare la suddetta inefficacia, con assorbimento di ogni altra questione, riservata al giudice del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)