diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025 (Rv. 676235-03)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Frazionamento del credito - Nozione - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE - In genere. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676235-03

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, ove quest'ultima non sia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto legittimo il frazionamento, trattandosi di crediti professionali che, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata nel tempo, erano riferiti a incarichi distinti, conferiti in momenti diversi e non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio né accertabili unitariamente).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)