Sez. 2, Ordinanza n. 600 del 10/01/2026 (Rv. 676566-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Rapporti tra l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, non vi è incompatibilità tra l'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la prima norma non contiene un divieto di tenere conto dell'aumento previsto dalla seconda, ove esso sia applicato su importi tabellari non superiori a quelli medi, in coerenza con il fatto che tale aumento risponde all'intento di attribuire, all'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, un unico compenso, ancorché maggiorato, e tenuto conto che, in assenza di tale previsione, il difensore avrebbe avuto diritto a un compenso distinto per ciascuna parte assistita.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)