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Sez. 3, Sentenza n. 12928 del 10/05/2024 (Rv. 670919-02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Assicurazione per la R.C.A. - Prescrizione - Causa di sospensione verso il responsabile a favore del danneggiato ex art. 2941 c.c. - Estensione all’assicuratore - Sussistenza - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670919-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, posto che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile ha effetto anche riguardo all'assicuratore, essendo inapplicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., dettata per le sole obbligazioni solidali a interesse comune, ed incompatibile con la funzione del contratto assicurativo.

Cod. Civ. art. 1310 com. 2, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)