Sez. 3, Sentenza n. 4022 del 19/02/2013 (Rv. 625225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Sentenza pronunciata nei confronti dell'erede della parte originaria - Ricorso per cassazione proposto in proprio e non nella qualità di erede - Questione di legittimazione all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
Il ricorso per cassazione, proposto in proprio dalla parte nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza quale erede della persona che aveva partecipato alle precedenti fasi del giudizio, non pone questione alcuna di legittimazione all'impugnazione, trattandosi non di qualità distinte, ma di unica posizione giuridica, fondata sulla successione a titolo universale nei rapporti che facevano capo al "de cuius", con conseguente titolarità anche del diritto processuale di adire il giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)