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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 dicembre 1977, causa 62/77

Decisione
decisa il 1977-12-08
ECLI
ECLI:EU:C:1977:204

Epigrafe

Nel procedimento 62/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania nella causa dinanzi ad esso pendente fra CARLSEN-VERLAG GMBH (Edizioni Carlsen S .r.l.), con sede in Reimbek e OBERFINANZDIRKTION (Intendenza di finanza) di COLONIA, domanda vertente sull'interpretazione della nota 5 al capitolo 49 della TDC concernente la classificazione doganale di talune pubblicazioni destinate ai bambini, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori: M. Sørensen, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, guidici; avvocato generale: F. Capotorti; vice cancelliere: H. J. Eversen, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti delle parti, svolti nel corso della fase scritta e orale, possono così riassumersi:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la società editrice Carlsen, attrice nella causa principale, chiedeva il 26 febbraio 1973 alla Oberfinanzdirektion, convenuta nella causa principale, un parere vincolante circa la classificazione tariffaria di alcuni «libri per bambini». I libri di cui trattasi recavano i seguenti titoli: «Teddybär, Teddybär» (Orsacchiotto, Orsac chiotto), «Kindergarten für Tiere» (Il giardino d'infanzia degli animali), «Die Mausuhr» (L'orologio del topolino) e «Meine Freunde» (I miei amici). Con parere del 30 marzo 1973, la Oberfinanzdirektion classificava i suddetti prodotti sotto la voce 49.03 della TDC (libri d'immagini … rilegati … per bambini).
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale impugnava allora il parere nella parte concernente i libri intitolati «Teddybär, Teddybär», «Die Mausuhr» e «Meine Freunde». Essa faceva valere diversi argomenti di fatto. In particolare, come risulta dagli esemplari prodotti in guidizio, i tre libri su cui ancora si controverte sono libri rilegati di 12 pagine, contenenti grandi illustrazioni ed un testo stampato, composti ciascuno di cinque fogli di cartone ingualcibile. Le pagine sono interamente o quasi interamente occupate da illustrazioni a colori. Ad ogni illustrazione segue una didascalia od un raccontino. Un'illustrazione del libro «Teddybär, Teddybär» è, ad esempio, accompagnata dal seguente testo: «Orsacchiotto, fà l'inchino». Nel libro «Die Mausuhr» il testo relativo ad un'illustrazione è il seguente: «Tic, Tac, rrr, il topolino guarda l'orologio. È l'ora della colazione! La tavola è apparecchiata. I piccoli mangiano di nuovo con appetito oggi. Che ora è?». Le illustrazioni del libro «Meine Freunde» infine sono provviste di spiegazioni di questo tipo: «Ecco ancora un amico. È un pompiere. Se c'è un incendio, gli telefonano. Lui salta sulla macchina dei pompieri e arriva velocissimo. Prende la pompa e versa acqua sulle fiamme finché il fuoco non è spento».
paragrafo 3
L'Oberfinanzdirektion respingeva l'opposizione affermando che, nel caso dei suddetti libri per bambini, i piccoli lettori erano attirati principalmente dalle illustrazioni, mentre il testo aveva soltanto una funzione secondaria, sebbene non insignificante.
paragrafo 4
L'attrice ricorreva contro il provvedimento chiedendo che i libri fossero classificati sotto la voce 49.01 e citava, in appoggio alla propria tesi, una sentenza emanata in tal senso dal Finanzgericht di Amburgo il '25 giugno 1973. I libri in questione sarebbero opere stampate caratterizzate dal testo, destinate a servire da lettura istruttiva e divertente, e rientrerebbero perciò, in base alle note esplicative ufficiali, nella voce 49.01. Un osservatore non prevenuto li considererebbe spontaneamente come libri per bambini e non come libri d'immagini. Il testo piuttosto denso che il bambino dovrebbe leggere lui stesso o sentirsi recitare li renderebbe «parlanti». L'attrice ha prodotto in giudizio numerose perizie che sottolineano tutte la particolare importanza e l'autonomia dei testi, cui attribuiscono una fun zione primaria nei libri in questione, mentre le illustrazioni costituirebbero semplicemente un elemento aggiuntivo destinato a rendere i libri «più espressivi e vivaci».
paragrafo 5
Fondandosi sulle memorie scritte, il BFH ha dapprima emanato, in data 3 agosto 1976, un «Vorbescheid» (sentenza provvisoria) sfavorevole alla società Carlsen, che sarebbe divenuto definitivo se, nel termine d'un mese, nessuna delle parti avesse chiesto l'apertura del dibattimento. Nel dibattimento la società Carlsen produceva, a quanto pare, tre perizie (così riassunte dalla Commissione):
paragrafo 6
Il prof. Giehrl riscontra nei libri «una narrazione continua in rima» (Die Mausuhr) oppure «l'autonomia sostanziale del testo». Anche per quanto riguarda il libro «Teddybär, Teddybär», egli è del parere che, tenuto conto del valore del racconto epico in versi, le illustrazioni debbano essere considerate come «complemento del testo».
paragrafo 7
La sig.ra Ramseger considera il libro «Teddybär, Teddybär» come un divertente mezzo pedagogico che consente di rendere meno penoso per i bambini il momento d'andare e letto. L'illustrazione non è fine a se stessa, bensì intende facilitare la memorizzazione delle parole. Il libro «Die Mausuhr» è concepito per bambini in età d'andare all'asilo. Chi lo guarda impara a leggere l'ora sul quadrante. Il testo fornisce una concisa ed espressiva spiegazione delle immagini. Il terzo volume, «Meine Freunde», risulterebbe «incomprensibile in mancanza del testo o potrebbe venir capito soltanto a sprazzi». «L'idea che ci si fa in generale del libro per bambini» dichiara più oltre l'esperta «differisce assai dalla definizione che ne fornisce la voce 49.03 della TDC».
paragrafo 8
Il sig. Haag, membro dell'Associazione centrale degli editori tedeschi, ritiene che in tutti i predetti libri sia impossibile scindere il testo dalle immagini e viceversa. A suo parere, non il testo appare secondario, bensì le immagini: è proprio il testo che stimola nel bambino il ragionamento cui lo si vuole abituare.
paragrafo 9
In un secondo tempo, il BFH sospendeva pertanto il procedimento e, con ordinanza 17 aprile 1977, sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale in cui, riassumendo sul piano giuridico la controversia, sottolineava quanto segue: «La causa verte sul se i libri litigiosi debbano essere classificati sotto la voce 49.01 (“Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti”) oppure sotto la voce 49.03 (“Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini”) della Tariffa doganale comune (TDC). Secondo la nota 5 al capitolo 49, si considerano come album o libri d'immagini per bambini, ai sensi della voce 49.03, quelli in cui le illustrazioni costituiscono l'elemento predominante e non sono subordinate al testo».
paragrafo 10
Nella stessa ordinanza il BFH spiegava, come segue, i suoi dubbi circa la situazione di fatto e di diritto: «Se si dovesse prendere in considerazione esclusivamente il testo della voce 49.03, i libri di cui trattasi, in base all'interpretazione di questo testo secondo l'uso corrente, andrebbero classificati sotto detta voce, giacché costituiscono ciò che normalmente si intende per “libri d'immagini per bambini”. Tuttavia, si deve tener conto anche della nota 5 al capitolo 49 (cfr. la regola generale 1 di cui al Titolo I della TDC), e di conseguenza accertare se le illustrazioni costituiscono l'elemento predominante e non sono subordinate al testo. Se ci si fonda, per quanto concerne la prima parte di tale nota (“elemento predominante”), su criteri visivo-quantitativi, è difficile negare che le immagini — le quali occupano, nei libri litigiosi, uno spazio relativamente importante — attirino l'attenzione in misura maggiore dei brevi testi. Se invece si tiene conto anche dell'importanza del testo (cfr. altresì le Note esplicative della nomenclatura di Bruxel les relative alla voce 49.03 — nota 1 — secondo cui le immagini devono essere la “caratteristica essenziale”), il problema si presta, per vari motivi, a una diversa soluzione. Nel libro “Meine Freunde” il testo ha una funzione autonoma, va oltre la semplice descrizione delle immagini e rende comprensibile il nesso generale del libro. Nel libro “Die Mausuhr” il testo, benché non dica più di quanto risulta dalle figure, ha tuttavia, grazie ai versi orecchiabili ed alla ripetizione di determinate parole, un'importanza pedagogica tutt'altro che trascurabile per i fanciulli ai quali il libro è destinato. Anche il brevissimo testo che figura nel libro “Teddybär, Teddybär” ha una certa importanza, giacché riecheggia una vecchia filastrocca e descrive appunto i movimenti dell'orsacchiotto che non risultano automaticamente dalle immagini».
paragrafo 11
La nota 5 al capitolo 49 esigerebbe ancora, secondo il BFH, come ulteriore requisito par la classificazione sotto la voce tariffaria 49.03, che le immagini non siano subordinate al testo. Interpretata alla lettera, tale espressione significherebbe che una siffatta subordinazione è da escludersi ogni volta che il destinatario normale del libro può recepire senza difficoltà il messaggio trasmesso attraverso le immagini. Sarebbe questo il caso di ciascuno dei tre libri considerati, benché in essi il testo non abbia affatto importanza marginale. Una simile interpretazione tuttavia non concorderebbe con le Note esplicative di Bruxelles secondo cui vanno classificati sotto la voce 49.03 i libri nei quali le immagini costituiscono la caratteristica essenziale, mentre il testo ha semplicemente un «interesse secondario». Questa spiegazione indurrebbe piuttosto a pensare che il testo sia da ritenersi prevalente quando, pur essendo le immagini già di per sé eloquenti, esso contribuisce in modo notevole a chiarirne il significato.
paragrafo 12
Di poco aiuto per la soluzione del problema sarebbero infine le due frasi seguenti delle Note esplicative di Bruxelles (note 2 e 3 alla voce 49.03). In relazione al loro contenuto, esse differirebbero poco l'una dall'altra in quanto entrambe presupporrebbero l'esistenza di libri comprendenti un racconto ed una serie di immagini volte ad illustrarne taluni episodi. La distinzione da esse effettuata riguarderebbe soltanto il testo dei libri da classificare, che può consistere in una semplice didascalia o breve spiegazione di ogni singola illustrazione (= voce 49.03) oppure in una narrazione continuata (= voce 49.01). Sotto questo aspetto, la subordinazione o meno del testo alle immagini non costituirebbe dunque, manifestamente, un criterio di distinzione.
paragrafo 13
Per i motivi sopra illustrati, il BFH ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 14
«Come vada interpretata la nota 5 al capitolo 49 della Tariffa doganale comune: se, per stabilire se le illustrazioni costituiscano la caratteristica predominante di una pubblicazione, si possa tener conto semplicemente di criteri visivo-quantita tivi, oppure si debba anche confrontarne l'importanza (ad es. sotto il profilo pedagogico) con quella del testo; se le illustrazioni debbano essere considerate non subordinate al testo solo qualora il loro significato sostanziale risulti chiaro, anche prescindendo dal testo, a coloro cui la pubblicazione è normalmente destinata, oppure se tale subordinazione sussista già nel caso in cui il testo costituisca un ausilio essenziale per la comprensione delle immagini.»
paragrafo 15
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 26 luglio 1977. In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, ha presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 16
Sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 21 settembre 1977, in applicazione dell'art. 95, § 1, del Regolamento di procedura, di rimettere il procedimento alla seconda sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte

paragrafo 1
Dopo aver esaminato dettagliatamente i fatti e lo sviluppo del procedimento, ricordando gli argomenti dedotti dalle parti nella causa principale, la Commissione precisa che, a suo parere, il BFH intende ottenere chiarimenti sulla portata giuridica delle voci tariffarie e della nota esplicativa in discussione sotto due distinti aspetti:
paragrafo 2
«da una parte, esso domanda quali siano gli elementi da prendere in considerazione per stabilire “se le illustrazioni costituiscano la maggiore attrattiva” d'un libro per bambini. Più in particolare, il BFH desidera sapere se a questo riguardo si debba tener conto semplicemente di criteri visivo-quantitativi — cioè della prevalenza della superficie occupata dalle illustrazioni su quella dedicata al testo — o anche dalla “importanza del testo”. Secondo il BFH, “1 accezione corrente” giocherebbe piuttosto a favore della prima ipotesi, mentre le Note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles) suggerirebbero un'altra soluzione, e precisamente quella indicata nella seconda ipotesi. Con la seconda parte della questione, il BFH domanda, d'altro lato, a quali condizioni le immagini possano venire considerate come “non subordinate al testo”. Esso desidera in particolare sapere se vi sia già subordinazione qualora “pur essendo le immagini di per sé eloquenti, il testo rivesta un importanza non trascurabile per una loro migliore comprensione” (pag. 5 dell'ordinanza di rinvio). Secondo il BFH, il testo della nota 5 al capitolo 49 contrasterebbe con le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles.»
paragrafo 3
Per risolvere la predetta questione, la Commissione insiste particolarmente sui seguenti punti:
paragrafo 4
La distinzione fra le voci 49.01 e 49.03 non è di contenuto né di scopo, bensì di forma: «sono libri d'immagini quelli che trasmettono informazioni contenute in immagini ed espresse mediante tali immagini»; poiché la voce 49.03 riguarda i libri d'immagini «per bambini», occorre accertare «quale sia, per il bambino che sarà destinatario dell'insieme testo-immagini, l'elemento sostanziale di trasmissione del messaggio stampato», come è confermato dalla nota 5, che intende fornire dei criteri distintivi; la «maggiore attrattiva» che deve possedere l'illustrazione per determinare, in base alla nota 5, la classificazione sotto la voce 49.03 va accertata tanto in ragione di un criterio quantitativo (la superficie occupata dalle immagini deve superare quella dedicata al testo) quanto in ragione d'un criterio attinente al rapporto fra immagini e testo (le prime non devono essere subordinate al secondo); le varie versioni linguistiche della nota 5 inducono a tener conto di due elementi relativi alla ragionevole applicazione dei suddetti criteri; comparando fra di loro tali versioni si giunge alla conclusione che il bambino deve vedere nelle immagini l'elemento principale della pubblicazione e nel testo l'elemento secondario; la revisione dei testi tedesco e francese della nota 5 in seguito alla 35a riunione del Comitato della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale tenutasi nell'aprile 1976 — revisione effettuata mediante «corrigendum» — comprova che le altre versioni erano più esatte e rafforza la tesi della Commissione. Un'ulteriore conferma è fornita dal regolamento del Consiglio 8 novembre 1976, n. 2723, che ha formulato il testo in modo più chiaro e ormai conforme all'interpretazione suggerita: «5. Si considerano come “album o libri d'immagini per bambini”, ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la mag giore attrattiva, mentre il testo ha solamente un interesse secondario.»; chiarita così dalla revisione del 1976 la portata del testo in vigore all'epoca dei fatti, rimane da risolvere un solo problema: «Come l'elemento pedagogico è trasmesso al bambino?». Sembra che la funzione esplicativa del testo, pur essendo importante dal punto di vista pedagogico, possa venire considerata, sotto l'aspetto tariffario, come «subordinata» alle immagini, volutamente presentate al bambino come strumento sostanziale d'informazione; detta opinione è convalidata dalle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles e soprattutto dall'esempio degli abbecedari illustrati, là cui finalità pedagogica consiste senza dubbio nel «fornire i rudimenti dell'alfabeto o del vocabolario» e che rientrano nella voce 49.03 in quanto l'immagine serve per far comprendere il significato della parola.
paragrafo 5
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione suggerisce di risolvere la questione come segue:
paragrafo 6
«Quando i libri per bambini, composti di immagini accompagnate da didascalie o da raccontini, sono destinati, in base al loro contenuto ed alla loro presentazione, a bambini in età prescolastica, contengono pagine occupate pressoché interamente da illustrazioni e mostrano illustrazioni che ne rappresentano, agli occhi dei bambini, l'elemento predominante di fronte ad un testo avente funzione puramente esplicativa, si impone per essi la classificazione sotto la voce 49.03 della TDC anche se le didascalie o i raccontini si propongono di far percepire al fanciullo un ben preciso significato di tali immagini, scelto a fini pedagogici e non indovinabile senza l'ausilio del testo».

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale del procedimento

paragrafo 1
Nel corso della fase orale, che si è svolta il 13 ottobre 1977, la società editrice Carlsen rappresentata dal prof. dott. Kuno Barth, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente dott. M. Beschel, hanno sviluppato gli argomenti dedotti durante la fase scritta. In tale occasione sono stati precisati alcuni punti degli argomenti dedotti dalla Commissione.
paragrafo 2
La società editrice Carlsen ha insistito sul fatto che la questione può essere risolta solo ponendosi nei panni dei bambini e tenendo conto delle particolarità del loro comportamento. I bambini non sono in grado di comprendere appieno un testo senza l'ausilio delle immagini, la cui funzione è però semplicemente esplicativa, indipendentemente dalla loro quantità.
paragrafo 3
Il libro per bambini intende informare dei bambini: occorre tenerne conto nella scelta dei criteri come testimonia la modifica apportata al testo della nota in esame con il regolamento n. 2723 dell'8 novembre 1976. Tale revisione non dovrebbe cambiare la data d'applicazione della futura sentenza, occorrendo rispettare i principi costituzionali tedeschi della certezza giuridica e del legittimo affidamento.
paragrafo 4
La Commissione sottolinea che le difficoltà sottoposte all'esame del BFH e della Corte nascono proprio dalla norma che dovrebbe tracciare il confine fra due voci tariffarie e facilitarne la distinzione; a suo parere, occorre anche tener conto del fatto che i libri sono destinati ad un pubblico infantile, il quale ha un suo particolare atteggiamento psicologico. Ciò premesso, si possono formulare tre diverse ipotesi:
paragrafo 5
il significato è fornito dalle immagini ed il testo è puramente accessorio; 1 insieme acquista un significato solo se si prendono in considerazione sia il testo sia le immagini, dimodochè i due elementi sono in un certo senso su un piede di parità; il significato è fornito dal testo e le immagini, come nel libro illustrato «classico», gli sono subordinate.
paragrafo 6
Questa ripartizione astratta può senza dubbio ancora causare delle difficoltà, ma comunque spiega la TDC. A livello pratico, «la combinazione testo-immagini presuppone necessariamente che i due elementi costituiscano un tutto unico. Nell'ambito di questa unità, occorre accertare quale dei due elementi predomini e la questione va risolta in base al criterio astratto suggerito dalla Commissione».
paragrafo 7
Le parti hanno poi risposto ad alcuni questiti loro rivolti dalla Corte.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 novembre 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 19 aprile 1977, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 1977, il Bundesfinanzhof ha chiesto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, l'interpretazione della nota 5 al capitolo 49 della TDC; questa domanda d'interpretazione trae origine da una controversia relativa alla classificazione doganale di libri per bambini intitolati «Orsacchiotto, Orsacchiotto», «L'orologio del topolino» e «I miei amici», importati dal Giappone nella Repubblica federale di Germania; con parere vincolante emesso il 30 marzo 1973, l'Oberfinanzdirektion di Colonia classificava questi libri (composti ciascuno di 5 fogli di cartone ingualcibile, ricoperti pressoché interamente da illustrazioni a colori con l'accompagnamento di didascalie o raccontini) sotto la voce tariffaria 49.03, che è del seguente tenore: «Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini»; l'importatore impugnava la classificazione sostenendo che i libri di cui trattasi, in quanto opere caratterizzate dal testo e destinate a servire da lettura istruttiva e divertente, andavano classificati sotto la voce 49.01: «Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti».
punto 2
Secondo la nota 5 al capitolo 49, «si considerano come “album o libri di immagini per bambini”, ai sensi della voce 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva» e non sono subordinati al testo.
punto 3
Il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle lore caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce tariffaria e delle note concernenti le sezioni o i capitoli della TDC.
punto 4
Il testo della voce 49.01 va interpretato nel senso che merci come quelle di cui si discute non possono venir classificate né come «opuscoli», opere composte di pochi fogli senza illustrazioni, a meno che non siano definite «opuscoli illustrati», né come «stampati simili»; si deve ritenere che esso si riferisca, nella rubrica «libri» — senza ulteriori precisazioni — ad opere in cui il veicolo delle informazioni o dei racconti che si vogliono portare a conoscenza del lettore è rappresentato da un testo in prosa o in versi; i libri in questione sono invece «illustrati» o «d'immagini» e non corrispondono quindi al testo della voce 49.01.
punto 5
La voce 49.03 concerne gli «album o libri d'immagini … incartonati … per bambini»; tale formulazione si attaglia alla natura di opere come quelle di cui trattasi, che rientrano agevolmente nella definizione di album di immagini, incartonato, per bambini; l'interpretazione del testo della voce 49.03, considerato in sé e per sé, non sarebbe dunque tale da far sorgere dubbi sulla classificazione dei prodotti in questione sotto la predetta voce.
punto 6
Ciò che rende complicato il problema è la nota 5 al capitolo 49, relativa all'interpretazione della voce 49.03; è a causa di tale nota che il Bundesfinanzhof ha ritenuto opportuno sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Come vada interpretata la nota 5 al capitolo 49 della Tariffa doganale comune: se, per stabilire se le illustrazioni costituiscano la caratteristica predominante di una pubblicazione, si possa tener conto semplicemente di criteri visivo-quantitativi, oppure si debba anche confrontarne l'importanza (ad es. sotto il profilo pedagogico) con quella del testo; se le illustrazioni debbano essere considerate non subordinate al testo solo qualora il loro significato sostanziale risulti chiaro, anche prescindendo dal testo, a coloro cui la pubblicazione è normalmente destinata, oppure se tale subordinazione sussista già nel caso in cui il testo costituisca un ausilio essenziale per la comprensione delle immagini.»
punto 7
Dalla formulazione della predetta questione risulta che si vuole sapere se una pubblicazione destinata a bambini d'età prescolastica, la cui attrattiva sia costituita da illustrazioni che ne occupano pressoché interamente le pagine, esuli dalla sfera d'applicazione della voce speciale 49.03 per rientrare nella voce generale 49.01, qualora il suo testo, anziché limitarsi a spiegare elementi già comprensibili semplicemente osservando l'immagine, colleghi all'illustrazione idee non suggerite dall'illustrazione stessa.
punto 8
Dalla redazione della nota 5 al capitolo 49 si evince che il testo scritto è sufficiente per sottrarre un album o un libro di immagini, incartonato, per bambini all'applicazione della voce 49.03 solo se costituisce una narrazione non puramente episodica, bensì continua, ed è ornato d'immagini che illustrano gli avvenimenti raccontati; perchè si possa parlare d'una subordinazione delle immagini al testo occorre che le immagini servano semplicemente per illustrare il testo, il quale trasmette invece il messaggio sostanziale del libro.
punto 9
In base alla formulazione della voce 49.03 completata dalla nota 5 al capitolo 49 si ricava che i libri o gli album di immagini, incartonati, per bambini vanno esclusi da tale voce solo quando si constati che il testo presenta un interesse proprio, autonomo e autosufficiente, anche senza le illustrazioni; ciò premesso, la voce 49.03 e la nota 5 al capitolo 49 vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono ai libri di immagini, incartonati, per bambini in cui le immagini occupano pressoché interamente le pagine e costituiscono il veicolo sostanziale di trasmissione del messaggio, mentre il breve testo scritto ha funzione puramente esplicativa.
punto 10
Benché il giudice debba prendere in considerazione solo i testi in vigore all'epoca dei fatti, è interessante constatare — senza però sfruttare questo argomento nell'ambito del ragionamento di cui sopra — che, per conseguire un'armonizzazione linguistica, la nota 5 al capitolo 49 è stata modificata, mediante corrigendum del 23 giugno 1976, in un senso che conferma la soluzione qui accolta.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Bundesfinanzhof, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 19 aprile 1977, dichiara: La voce 49.03 e la nota 5 al capitolo 49 vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono ai libri di immagini, incartonati, per bambini in cui le immagini occupano pressoché interamente le pagine e costituiscono l'elemento sostanziale di trasmissione del messaggio, mentre il breve testo scritto ha funzione puramente esplicativa.

Firme

Sørensen Mackenzie Stuart Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 dicembre 1977. Il vice-cancelliere H. J. Eversen Il presidente della seconda sezione M. Sørensen

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