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Sez. 1, Ordinanza n. 6596 del 19/03/2026 (Rv. 678485-01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE | Revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso - Trascrizione del titolo di acquisto anteriore a quella dell'azione revocatoria - Onere della prova del curatore ex art. 2901, comma 4, c.c. - Contenuto - Acquisto del subacquirente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678485-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE

L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 66 della l.fall. e dell'art. 2901 c.c., proposta dal curatore anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, comporta per il curatore stesso l'onere di provare, ex art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare il ricorso delle condizioni dell'azione anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo.

Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Civ. art. 2901 com. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)