Sez. 1, Sentenza n. 2188 del 26/02/2000 (Rv. 534451 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Gruppo di imprese - Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria - Requisito dimensionale (art. 1 legge "Prodi") - Sussistenza - Presupposti - Computo riferito alla sola impresa ammessa alla cosiddetta "procedura madre" - Necessità - Fondamento - (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs 270/99).
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 270/99), nel momento stesso in cui la norma di cui all'art. 1 della cosiddetta "legge Prodi" (sussistenza del cosiddetto "requisito dimensionale" per beneficiare della conversione della procedura fallimentare in amministrazione straordinaria) condiziona al solo rapporto di gruppo tra imprese l'effetto estensivo della previa ammissione alla procedura madre, resta indiscutibile che i requisiti dimensionali di ammissione devono esistere solo in capo all'impresa ammessa a tale procedura, e non anche a quelle beneficiarie dell'ammissione in estensione. Resta altresì indiscusso che, nell'intento legislativo, l'effetto estensivo del requisito deve ritenersi di tipo unidirezionale, essendo impensabile che quella stessa previsione esplicita di comunicazione degli effetti del requisito ne celi altra, implicita, per la quale, ad integrare il suddetto requisito in capo all'impresa ammessa alla amministrazione straordinaria (o procedura madre), siano computabili anche gli addetti delle imprese del gruppo.
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)