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Sez. 6, Sentenza n. 4829 del 12/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203610 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato - Necessità di concorrenza dei requisiti per l'applicazione delle misure - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203610-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura. Ne consegue che, ove sussistessero elementi positivi per escludere la presunzione di esigenza cautelare nell'ipotesi di cui all'art. 275 terzo comma cod. proc. pen. - a seguito della modifica apportata dall'art. 5 legge 8 agosto 1995 n. 332 - relativamente anche a due delle esigenze indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., ma non a tutte e tre le esigenze stesse, ugualmente legittima sarebbe l'applicazione o la conservazione della misura cautelare in carcere. Ciò in quanto il principio fissato dall'art. 275 terzo comma cod. proc. pen., attiene all'aspetto probatorio delle esigenze cautelari, ma non ne modifica la caratteristica della alternatività delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)