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Sez. 6, Sentenza n. 3152 del 10/09/1992 Cc. (dep. 20/10/1992) Rv. 192067 - 01

Imputato - Età (incertezza) | Sentenza di condanna passata in giudicato - Ricorso per incidente di esecuzione volto a conseguire la revoca della sentenza passata in giudicato perché pronunciata nei confronti di minore non imputabile - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di revisione - Possibilità - Sussistenza - Conseguente conversione del ricorso in istanza di revisione.
Stato
decisa il 1992-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192067-01

Imputato - Età (incertezza)

In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e cioè alla regolarità formale e sostanziale del titolo sui cui si fonda l'intrapresa esecuzione, rimanendo preclusa, per la formazione della "res judicata", l'indagine concernente ogni altro vizio. Non è conseguentemente proponibile incidente di esecuzione deducendo censure aventi ad oggetto la data di nascita dell'imputato condannato e la conseguente sua imputabilità. L'istituto giuridico processuale che può recuperare all'ordinamento, a fronte di un "quid novi", nella misura in cui lo stesso è stato ignorato dal giudice che non ne ha tenuto conto nella decisione, una nuova statuizione funzionale al recupero di una verità asseritamente conculcata, è costituito dalla revisione dei processi, di cui agli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., che - come novità del nuovo procedimento - ammette anche i casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti (art. 630, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 529, primo comma, dello stesso codice). (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che rigettava l'incidente di esecuzione volto a conseguire la revoca di sentenze emesse nei confronti di minore asseritamente non imputabile e, qualificato il ricorso per l'incidente di esecuzione come istanza di revisione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello territorialmente competente per l'ulteriore corso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)