Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 08/05/1992 (Rv. 477172 - 01)
Spese giudiziali civili - Di appello | Statuizione sulle spese - Presupposto - Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 253, 254 cod. proc. civ. - Pronuncia sulle spese da parte del giudice d'appello - Obbligatorietà.
Spese giudiziali civili - Di appello
L'art. 91 cod. proc. civ. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice adito, con la conseguenza che detta statuizione deve essere pronunciata anche dal giudice di appello che si spogli della causa rimettendola al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)