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Sez. U, Sentenza n. 11 del 18/06/1991 Cc. (dep. 27/07/1991) Rv. 187922 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Avverso ordinanze che dispongono misure cautelari - Presentazione negli uffici di cui all'art. 582, secondo comma, cod.proc.pen. - Possibilità - Pervenimento nella cancelleria del Tribunale competente oltre il termine di cui all'art. 309, comma primo, cod. proc.pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187922-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma quarto, cod.proc.pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod.proc.pen.) fà alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod.proc.pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod.proc.pen.. (Nello stesso senso, sentenza n. 12 delle Sezioni Unite penali del 18 giugno 1991).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)