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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8982 del 30/03/2023 (Rv. 667475 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE | Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori - Verifica - Principio della leale collaborazione - Accessi previamente concordati - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667475-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE

Ai fini della verifica, da parte dei competenti organi comunali, dell'effettività della residenza anagrafica dichiarata, i controlli devono essere improntati al principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione, teso a contemperare l'esigenza pubblicistica di prevenire ogni possibile abuso del soggetto richiedente con quella di rispettare i tempi delle ordinarie attività lavorative e della vita quotidiana, con la conseguenza che, se è plausibile che i controlli siano svolti tenendo conto che in determinate fasce orarie il soggetto richiedente è assente, non può pretendersi, tuttavia, che gli accessi finalizzati alla verifica dell'effettività della residenza siano previamente concordati con l'amministrazione.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 10, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 11, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 15, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)