Sez. 6, Sentenza n. 19191 del 07/02/2013 Ud. (dep. 03/05/2013) Rv. 255132 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI | Associazione di tipo mafioso - Qualifica di capo, promotore od organizzatore - Posizione formale - Sufficienza - Esclusione - Effettivo esercizio del ruolo di vertice - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI
Il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso è correttamente escluso dal giudice di merito quando la posizione di vertice, pur formalmente attribuita all'imputato all'interno della consorteria, non sia stata in concreto esercitata. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo essere stato investito della funzione di reggente di una cosca, era stato successivamente sostituito per non aver effettivamente svolto tale compito).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)