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Sez. L, Sentenza n. 3511 del 09/04/1987 (Rv. 452503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA - RILEVANZA.*

Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ., di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, nella indagine sul fondamento della domanda occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sì che devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (Conf 740/85, mass n 438951).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)