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Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 25/03/1995 (Rv. 491431 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Notificazione dell'impugnazione oltre il termine annuale dalla pubblicazione - Luogo della notifica - Alla parte personalmente - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491431-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

La disposizione di cui all'art. 330, terzo comma, cod, proc. civ. - che prevede la notifica dell'impugnazione alla parte personalmente nel caso di contumacia, ovvero quando manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio da parte di colui che sia comparso personalmente in giudizio, ove ciò sia consentito dall'ordinamento, ed in "ogni caso" dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, se l'impugnazione sia ancora possibile - va intesa nel senso che, ove sia decorso il termine annuale di pubblicazione, resta privo di rilevanza, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica del gravame eventualmente ancora possibile, il fatto che la sentenza stessa sia stata notificata e che nell'atto di notificazione sia stata dichiarata una residenza o eletto un domicilio, dovendo in ogni caso la notifica dell'impugnazione effettuarsi personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)