diritto.io

Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima

Testo in vigore al

Art. 77 Validita' del permesso

1. Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi o le categorie previsti dal presente regolamento.

2. La validita' del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97 e' limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.

3. Il capo del compartimento marittimo puo', per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.

Art. 78 Autorizzazione provvisoria

1. Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76.

2. La predetta autorita' fissa la durata della validita' della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non puo' essere superiore a mesi sei.

Art. 79 Variazioni

1. Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.

Art. 80 Cessazione della validita' del permesso

1. Il permesso di pesca perde di validita' quando le variazioni degli elementi di cui all'art 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'art 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.

Art. 81 Rinnovo del permesso

1. Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza.

2. L'ufficio, accertata, la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.

Art. 82 Duplicato del permesso di pesca

1. Quando il permesso di pesca e' stato sottratto o e' andato smarrito o distrutto, o e' divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.

Art. 83 Ritiro del documento

1. L'autorita' marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando e' cessata la validita'.

Art. 85 Rilascio del primo permesso

1. Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, e' regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.

2. Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorita' marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.

3. Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2 sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Titolo III. Della disciplina della pesca

Capo I. Disposizioni generali

Art. 86 Novellame

1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

Art. 87 Lunghezza minima dei pesci

1. Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza e' cosi' fissata:

  1. 1) storione (Acipenser s.p.p.) ............................... cm 60
    storione ladano (Huso Huso) ............................... cm 100 anguilla (Anguilla Anguilla) .............................cm 25
    spigola (Dicentrarchus labrax) ...........................cm 20
    sgombro (Scomber s.p.p.) ................................ cm 15
    palamita (Sarda Sarda) .................................... cm 25
    tonno (Thunnus Thynnus) ................................... cm 1104
    alalonga (Thunnus Alalunga) ..............................cm 40
    tonnetto (Euthynnus alletteratus) ......................... cm 30
    pesce spada (Xiphias gladius) ............................. cm 140 cefalo (Mugil sp.)....................................... cm 20

Cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum)..........cm 45 orata (Sparus auratus) .................................... cm 20 go(Gobios ophiocephalus) ................................. .cm 12 passera pianuzza (Plalichtis fleus) ....................... cm 155

2. Nel prodotto della pesca e' tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non piu' del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, puo' stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 88 Lunghezza minima dei crostacei

1. Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:

  1. 1) aragosta (Palinurus elephas) . . . cm 30

  2. 2) astice (Homarus gammarus) . . . . cm 30

  3. 3) scampo (Nephrops norvegicus) . . . cm 7.

Art. 89 Dimensione minima dei molluschi bivalvi

1. Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

  1. 1) ostrica (Ostea sp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 6
    mitilo (Mitilus sp.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm. 5

... tartufo di mare (Venus verrucosa) . . . . . . . . . . . . .cm. 2,5 cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.) . . . . . .cm. 69 datteri di mare (Lithophaga Lithophaga) . . . . . . . . . .cm. 569

Art. 90 Misurazione delle dimensioni

1. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremita' del lobo piu' lungo della pinna codale, oppure all'estremita' della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

2. La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremita' posteriore dell'animale, compreso il telson.

3. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

Art. 91 Divieto di detenzione di organismi sotto misura

1. Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato e' tollerata la presenza di non piu' del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89.

2. Debbono altresi' essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

Art. 92 Limitazione per altre attivita' di pesca

1. Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile puo' vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.

2. Chi vi ha interesse e' tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

Art. 93 Pesca di specie adulte di piccola taglia

1. Nessun limite di lunghezza e' stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.

Art. 94 Pesca a fini scientifici

1. Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

Capo II. Delle limitazioni all'uso degli attrezzi da pesca

Sezione I. Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi

Art. 96 Norme di comportamento

1. I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformita' del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.

2. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, puo' stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.

Art. 97 Disposizioni di carattere locale

1. Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, puo' disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali.

2. Deve essere altresi' richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.