Codice della navigazione
Testo vigente
Art. 893 Provvedimenti per la salvezza della spedizione
1. In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
Art. 894 Vendita e ipoteca dell'aeromobile
1. Il comandante non puo' vendere ne' ipotecare l'aeromobile senza mandato speciale del proprietario.
Capo IV. Dell'equipaggio
Art. 895 Formazione dell'equipaggio
1. L'equipaggio e' costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.
Art. 896 Composizione dell'equipaggio
1. La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
2. Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.
Art. 897 Assunzione dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
Art. 898 Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri
1. All'estero, in caso di necessita', l'autorita' consolare puo' autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purche' in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.
Art. 899 Gerarchia di bordo
1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio e' determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali . . ..
Titolo quarto. Del contratto di lavoro del personale di volo
Capo I. Della formazione del contratto
Art. 900 Idoneita' fisica
1. L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
2. Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.
Art. 901 Capacita' dei minori degli anni diciotto
1. Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
2. La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.
Art. 902 Tipi e durata del contratto
1. Il contratto di lavoro puo' essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato.
2. Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialita' del rapporto.
Art. 903 Forma del contratto
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per iscritto.
Art. 904 Contenuto del contratto
1. Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:
1) il nome, la paternita' e il domicilio del lavoratore;
2) la qualifica e le mansioni;
3) la decorrenza del contratto e, se questo e' a tempo determinato, la relativa durata;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) la misura e le modalita' della retribuzione;
6) l'indicazione del contratto collettivo, quando esista;
7) la data e il luogo di conclusione del contratto.
Capo II. Degli effetti del contratto
Art. 905 Servizio a bordo
1. Il lavoratore non e' tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale e' stato assunto.
2. Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purche' non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.
Art. 906 Caricazione abusiva di merci
1. Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante.
2. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, e' tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
Art. 907 Indennita' di volo
1. Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Art. 908 Cattura del lavoratore
1. In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.
Art. 909 Malattie o ferie del lavoratore
1. Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi.
2. Tuttavia, se il lavoratore si e' intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l'esercente e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e' inabile al servizio.
Art. 910 Indennita' per perdita degli indumenti
1. In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Art. 911 Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile
1. Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonche' della retribuzione percepita.
Capo III. Della cessazione e della risoluzione del contratto
Art. 912 Proroga del contratto
1. Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'intende prorogato fino a quando l'aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.
2. L'esercente tuttavia puo' sbarcare il personale in uno approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.
Art. 913 Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.