Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 06/08/1962 (Rv. 253559 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - DIRITTI INDISPONIBILI - NOZIONE - STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - DIRITTO DI PROPRIETA - DIRITTI FACOLTATIVI - PRESCRITTIBILITA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEDUZIONE CON PROMESSA DI MATRIMONIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - DIRITTI INDISPONIBILI - NOZIONE - STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - DIRITTO DI PROPRIETA - DIRITTI FACOLTATIVI - PRESCRITTIBILITA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTISPECIE IN TEMA DI SEDUZIONE CON PROMESSA DI MATRIMONIO.*
L'art 2934 cod civ, dichiara non soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. Nell'ambito della prima categoria di diritti imprescrittibili, possono essere ricompresi i cosi detti iura status, cioe i diritti relativi allo stato e alla capacita delle persone, il diritto di proprieta, nel senso della imprescrittibilita dell'Azione di rivendicazione (il che non contrasta con la possibilita dell'acquisto del diritto di proprieta per usucapione, perche in tal caso il diritto non si estingue per il semplice non uso, ma in conseguenza dell'avvenuto acquisto del diritto da parte di altra persona), e le facolta che formano il contenuto di un diritto soggettivo, ma non puo certamente essere incluso, tra i diritti indisponibili, il diritto al risarcimento del danno, quale che sia il fatto da cui trae origine. (nella specie, seduzione con promessa di matrimonio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)