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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5721 del 09/03/2018 (Rv. 647278 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | IVA - Operazioni imponibili - Prestazioni di servizi - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647278-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'imponibilità delle prestazioni di sevizi presuppone la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto.(La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, escludendo l'imponibilità dei cd.''premi impegnativà', stante l'assenza di una correlata obbligazione sinallagmatica a carico dell'altra parte, per la corresponsione degli stessi in virtù dell'importo complessivo annuo del fatturato dell'investimento pubblicitario).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)