Sez. 6, Sentenza n. 40750 del 05/07/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 268152 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Perizia - Diritto alla controprova - Nomina del consulente tecnico - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di perizia disposta in sede rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, il diritto all'ammissione del consulente tecnico a prova contraria non deve essere esercitato entro un termine previsto a pena di decadenza e non è subordinato alla precedente nomina in sede di conferimento dell'incarico peritale ex art. 225 cod. proc. pen., ma solo alla condizione che la richiesta venga effettuata prima della chiusura dell'istruttoria oggetto di rinnovazione dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)