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Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 29/01/1985 Ud. (dep. 17/05/1985) Rv. 169268 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - FORMALITÀ - REVOCA - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - INSUFFICIENZA AI FINI DELLA REVOCA.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169268-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - FORMALITÀ - REVOCA - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - INSUFFICIENZA AI FINI DELLA REVOCA.*

La mutazione del domicilio eletto per le notificazioni è atto formale che, in quanto tale, deve essere espresso, così come ogni negozio di revoca, e pertanto la dichiarazione di domicilio effettivo fatta dopo la scarcerazione non vale come elezione di domicilio, né può costituire revoca della precedente elezione, per Mancanza di una dichiarazione espressa in tal senso. (Conf mass n 150884; (Conf mass n 152485; (Conf mass n 152486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)