Sez. 1, Sentenza n. 9822 del 22/04/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161296 - 01
ARMI - IN GENERE - ACQUISTO DI ARMA IN ASTA PUBBLICA - ADEMPIMENTO DEL SOGGETTO CHE PRESIEDE ALL'ASTA - ACQUIRENTE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - SUSSISTENZA.*
ARMI - IN GENERE - ACQUISTO DI ARMA IN ASTA PUBBLICA - ADEMPIMENTO DEL SOGGETTO CHE PRESIEDE ALL'ASTA - ACQUIRENTE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - SUSSISTENZA.*
È obbligato a presentare denuncia alla locale autorità di P.S. chi acquisti armi in un'asta pubblica, a nulla rilevando che colui che presiede all'asta medesima sia tenuto a trasmettere a detta autorità copia del verbale di aggiudicazione con l'indicazione delle generalità e della residenza degli acquirenti. Infatti, la trasmissione di cui sopra ha la funzione di controllare e non di sostituire la denuncia, il cui Obbligo è imposto al fine non solo di conoscere la residenza del detentore dell'arma ma anche il luogo in cui questa viene custodita. (V mass n 148861, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)