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Sez. 5, Sentenza n. 1213 del 16/10/1967 Ud. (dep. 21/02/1968) Rv. 106873 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE CRIMINOSA NON DEDOTTO SPECIFICAMENTE CON I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE - PROCEDIMENTI RIUNITI IN GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106873-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE CRIMINOSA NON DEDOTTO SPECIFICAMENTE CON I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE - PROCEDIMENTI RIUNITI IN GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Il giudice di appello incorre nella violazione del principio dello effetto devolutivo di tale gravame, qualora, in difetto di una specifica richiesta dell'imputato impugnante, formulata con i motivi dedotti, prenda in esame la sussistenza o meno del vincolo della continuazione tra i distinti reati a lui contestati, non rientrando tra le questioni rilevabili di ufficio in quella Sede l'indagine sulla sussistenza del predetto vincolo. Ne la mancata enunciazione dei motivi di appello di una siffatta richiesta puo risultare superata dalla riunione dei procedimenti, disposta su richiesta del PM in detto grado condivisa dalla difesa, in quanto il provvedimento che attua l'Unione di giudizi in caso di piu procedimenti connessi ha carattere meramente discrezionale ed e volto a soddisfare esigenze di economia processuale e a consentire in particolare una piu completa interpretazione dei fatti e una piu approfondita conoscenza della personalita dell'imputato. Pertanto tale provvedimento, non essendo necessariamente condizionato al presupposto della esistenza del vincolo della continuazione tra i reati, oggetto di vari procedimenti, non implica alcun richiamo all'art.81 cpv. Cod.pen. (Conf.106614, anno 1968, e ivi citate V.105004, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)