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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29987 del 30/10/2023 (Rv. 669359 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Impugnazione del rendiconto e rideterminazione del compenso - Nomina di un curatore speciale della procedura - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669359-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO

In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.

Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 80, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)