Sez. 2, Ordinanza n. 4820 del 03/03/2026 (Rv. 677315-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Equo indennizzo - Liquidazione - Giudizio di rinvio - Determinazione del valore della causa - Modalità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi instaurati ai sensi della l. n. 89 del 2001, il valore della causa va determinato con riferimento all'ammontare complessivo dell'equo indennizzo riconosciuto, anche quando il giudizio si sia svolto a seguito di rinvio, non potendo esso essere limitato alla sola differenza liquidata in aggiunta all'importo già attribuito.
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)