Sez. 2, Sentenza n. 2727 del 05/10/1971 (Rv. 353900 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Ad integrare una domanda nuova, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, e sempre necessario un mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e della stessa intrinseca essenza della pretesa dedotta nel giudizio di primo grado, ben essendo ammissibile, in grado di appello, anche il mutamento della causa petendi, purche la causa resti fondata sui dati di fatto gia acquisiti al processo e lo aliquid novi consista in una diversa qualificazione giuridica di tali elementi di fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)