Sez. 3 - , Sentenza n. 9616 del 11/04/2023 (Rv. 667347 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE | Clausole contrattuali affette da nullità - Inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419, comma 2, c.c. - Indicazione della norma imperativa - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cod. Civ. art. 1322 com. 1, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)