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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32288 del 21/11/2023 (Rv. 669411 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Sentenza o ordinanza della Corte di cassazione - Revocazione parziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669411-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

L'accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza o dell'ordinanza della S.C. comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)