Sez. 2, Sentenza n. 13477 del 06/03/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239751 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Omissione - Nullità - Natura - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. non integra una nullità assoluta ed insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facoltà difensive non risultano limitate nel corso dell'intero dibattimento, bensì una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che essa deve essere eccepita o rilevata d'ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)