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Sez. L, Sentenza n. 588 del 22/01/1987 (Rv. 450316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITĂ€ - AMPLIAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE EX D.P.R. N. 482 DEL 1975 - EFFETTI - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A TUTTI I LAVORATORI PORTATORI DI DETTE MALATTIE - CONTRAZIONE DELLA MALATTIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CITATO D.P.R. - IRRILEVANZA - TEMPO NON SUPERIORE A VENTI ANNI TRA LA CESSAZIONE DELLA LAVORAZIONE MORBIGENA E LA DENUNCIA DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITĂ€ - AMPLIAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE EX D.P.R. N. 482 DEL 1975 - EFFETTI - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A TUTTI I LAVORATORI PORTATORI DI DETTE MALATTIE - CONTRAZIONE DELLA MALATTIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CITATO D.P.R. - IRRILEVANZA - TEMPO NON SUPERIORE A VENTI ANNI TRA LA CESSAZIONE DELLA LAVORAZIONE MORBIGENA E LA DENUNCIA DELLA MALATTIA - SUFFICIENZA.*

Per effetto dell'ampliamento delle ipotesi di malattie professionali tabellate, quale introdotto dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, le prestazioni assicurative erogate dall'Inail sono state estese a tutti i lavoratori portatori di tali malattie (nella specie, broncopneumopatia) a nulla rilevando che esse siano state contratte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. cit. Essendo sufficiente che il periodo di tempo trascorso tra la cessazione della lavorazione morbigena fino alla denuncia della malattia non superi i venti anni. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che le suddette nuove malattie professionali non potessero riguardare lavorazioni morbigene cessate prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 482). (V 127/86, mass n 443778).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)