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Sez. 3, Ordinanza n. 29257 del 13/11/2024 (Rv. 672858-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE | Contratto stipulato in violazione di norme imperative - Affidamento incolpevole sulla validità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672858-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE

Non è giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la tutelabilità in termini risarcitori dell'affidamento, nutrito dal comodante di un impianto di distribuzione di carburante, sulla validità dell'impegno assunto dal comodatario in ordine ad una durata del contratto inferiore a quella minima inderogabile di sei anni prevista dall'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 32 del 1998).

Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)