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Sez. L, Sentenza n. 773 del 07/02/1981 (Rv. 411250 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - APPLICABILITA - DEDUZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE CON LA MEMORIA EX ART 416 COD PROC CIV - PRONUNZIA RELATIVA DEL GIUDICE ANCHE OLTRE L'UDIENZA EX ART 420 COD PROC CIV - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411250-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - APPLICABILITA - DEDUZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE CON LA MEMORIA EX ART 416 COD PROC CIV - PRONUNZIA RELATIVA DEL GIUDICE ANCHE OLTRE L'UDIENZA EX ART 420 COD PROC CIV - LEGITTIMITA.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il limite della prima udienza di discussione per rilevare l'incompetenza del giudice adito si riferisce esclusivamente alla rilevabilita d'ufficio della incompetenza territoriale e non anche all'ipotesi della deducibilita dell'eccezione ad opera della parte. Pertanto qualora la incompetenza per territorio del giudice adito sia stata tempestivamente eccepita dal convenuto con la memoria di cui allo art 416 cod proc civ, il giudice puo pronunziare su tale eccezione anche oltre l'udienza di cui all'art 420 dello stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)