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Sez. 1, Sentenza n. 5406 del 06/12/1989 (Rv. 464503 - 01)

TRIBUTI LOCALI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - IN GENERE - ILOR PAGATA MEDIANTE AUTOTASSAZIONE - ISTANZA DI RIMBORSO - FORMAZIONE DEL SILENZIO - RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DI DETTA ISTANZA ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464503-01

TRIBUTI LOCALI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - IN GENERE - ILOR PAGATA MEDIANTE AUTOTASSAZIONE - ISTANZA DI RIMBORSO - FORMAZIONE DEL SILENZIO - RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DI DETTA ISTANZA ALL'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE - INIDONEITÀ.*

In tema di ILOR pagata con il sistema del versamento diretto (od autotassazione), la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, quale presupposto per adire il giudice tributario in via d'impugnazione di tale provvedimento negativo, postula, in applicazione degli artt. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che l'istanza medesima sia rivolta all'intendente di finanza. Ne consegue che una richiesta di rimborso, presentata all'ufficio delle imposte dirette, non consente, nonostante il silenzio dell'amministrazione, l'esperimento di detta impugnazione. (V 2786/89, mass n 463040).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)