Sez. 3, Sentenza n. 25415 del 12/11/2013 (Rv. 629166 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Risarcibilità del danno morale - Coniuge separato - Ammissibilità - Incidenza - Allegazione e prova da parte dell'interessato - Mancanza - Eccezione della controparte - Natura - Mera difesa.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli - la non definitività di tale "status" e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l'allegazione e la prova dello "status" di separato. Ne consegue che, ove il coniuge si sia limitato a chiedere genericamente la liquidazione del danno per tale sua qualità, senza ottemperare a tale onere, la replica con la quale il convenuto eccepisca lo "status" di separato non costituisce una eccezione in senso proprio (e non è soggetta alle relative preclusioni), ma integra una mera allegazione difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)