Sez. 3, Sentenza n. 4669 del 10/03/2016 (Rv. 639376 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Risarcimento danni - Sinistri provocati dalla circolazione di veicolo estero - Garanzia dell'U.C.I. - Ambito applicativo - Garanzia per danni alle cose trasportate - Inclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni cagionati alla circolazione nel territorio della Repubblica da veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, la copertura assicurativa dell'U.C.I., al pari che per i veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate, ponendosi l'obbligo assicurativo dell'U.C.I. di cui all'art. 6 della l. n. 990 del 1969 (vigente all'epoca dei fatti) in correlazione con la disposizione di cui al precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, che sancisce l'obbligatorietà dell'assicurazione r.c.a., e, quindi, con l'obbligo sancito dall'art. 2054 c.c., che contempla anche il danno alle cose.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 125, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)