Sez. 2, Sentenza n. 6982 del 16/12/1982 (Rv. 424639 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - QUESTIONI RELATIVE - RILIEVO IN ORDINE ALLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME ATTINENTI ALL'ASTENSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - QUESTIONI RELATIVE - RILIEVO IN ORDINE ALLA COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLE NORME ATTINENTI ALL'ASTENSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le questioni attinenti alla astensione del giudice, per Obbligo o per opportunità, non vengono in rilievo, nell'ordinamento processuale sotto il profilo della Competenza, perché per i criteri di ripartizione di quest'ultima si deve fare riferimento soltanto allo ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti. È, pertanto, inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza con il quale si denuncia violazione delle norme attinenti all'astensione del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)