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Sez. 3, Sentenza n. 4091 del 09/07/1982 (Rv. 422068 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - IN GENERE - BUONA FEDE NEL POSSESSO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422068-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - IN GENERE - BUONA FEDE NEL POSSESSO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Anche al fine dell'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., sui criteri di liquidazione dell'indennità per migliorie, la buona fede nel possesso, che è presunta e basta che vi sia al tempo dello acquisto, non richiede l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, ma si concretizza nel convincimento del possessore, non determinato da colpa grave, di poter esercitare sulla cosa le facoltà inerenti al diritto dominicale (od altro diritto reale) senza ledere la sfera giuridica altrui. Pertanto, la buona fede nel possesso non può essere esclusa per il solo fatto che la disponibilità del bene sia stata conseguita in forza di un rapporto costitutivo della mera detenzione, come il comodato, qualora vi sia stato un errore non gravemente colpevole sulla natura e gli effetti del rapporto stesso, sì da comportare la suddetta situazione psicologica. (V 3365/71, mass n 354899; (V 1676/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)