Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 11/05/2012 (Rv. 622481 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Prestazione corrispettiva dovuta dall'attore ex art. 2932, secondo comma, cod. civ. - Allegazione dell'avvenuto adempimento della controprestazione - Onere probatorio - Spettanza all'attore - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, postula che l'attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge (art. 2932, secondo comma, cod. civ.). Pertanto l'attore che sostenga di non essere più tenuto a quell'adempimento, per aver già eseguito la prestazione dovuta, ha l'onere di fornire la prova del proprio assunto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà "ope iudicis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)