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Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 27/07/1973 (Rv. 365428 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - LIMITI - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365428-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - LIMITI - PRINCIPIO DELL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE.*

Il principio secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a base della domanda o dell'eccezione, non e operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo desumere il proprio convincimento nella verita dei fatti stessi dagli elementi probatori acquisiti al processo, da chiunque forniti. (Conf 3213/71, mass n 354623; 3941/69, mass n 344365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)