Sez. L, Sentenza n. 21455 del 19/09/2013 (Rv. 628375 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese di navigazione - Sgravi per le navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno - Presupposto - Provvedimento di iscrizione della nave - Natura costitutiva - Configurabilità - Possibilità di far retroagire il diritto alla data dell'istanza di iscrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di procedimento per il riconoscimento di sgravi contributivi, la P.A., per provvedere sull'istanza del privato volta ad ottenere l'iscrizione in un elenco che costituisce il necessario presupposto dello sgravio richiesto, ha a disposizione il termine previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella sua originaria formulazione ("ratione temporis" applicabile), , sicché l'efficacia del provvedimento dell'amministrazione di iscrizione, che ha carattere costitutivo, non retroagisce al momento della presentazione dell'istanza, con la ulteriore conseguenza che anche il diritto allo sgravio non sarà configurabile prima del provvedimento di iscrizione. (Fattispecie relativa a domanda di sgravio contributivo previsto in favore delle imprese di navigazione operanti nel Mezzogiorno, relativamente a navi iscritte nella matricola di compartimento marittimo ubicato nel detto territorio).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 29/06/1984 num. 277 art. 1 com. 6 n. 2, Legge 04/08/1984 num. 430 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)