Sez. 2, Sentenza n. 3017 del 07/05/1980 (Rv. 406774 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PROPOSTA DOPO L'INIZIALE DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA DOPO QUELLA DI LIQUIDAZIONE - NOVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIVIETO DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PROPOSTA DOPO L'INIZIALE DOMANDA DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA PROPOSTA DOPO QUELLA DI LIQUIDAZIONE - NOVITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIVIETO DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
La configurabilita di una domanda nuova (artt 183 e 184 cod proc civ) riguarda soltanto l'ipotesi della richiesta della liquidazione del danno proposta, in corso di causa, dopo l'iniziale domanda di condanna generica e non anche l'ipotesi inversa (domanda di condanna generica al risarcimento dopo quella originaria di liquidazione del danno), alla quale, ai sensi dell'art 278 cod proc civ, e invece applicabile il principio secondo cui il divieto di pronunciare sull'an debeatur e rinviare la liquidazione ad un separato giudizio e dettato esclusivamente a tutela degli interessi della controparte e, conseguentemente, non e operante ove manchi l'opposizione della medesima all'indicata delimitazione dell'oggetto della causa. (V 5532/77, mass n 389171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)