Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1091 del 1988
Massime (1)
Massima n. 14068
- Pena
- Misure alternative
- Condannati non colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo di cognizione
- Affidamento al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare
- Applicabilità del beneficio
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per impossibilità di individuare il 'petitum' effettivamente perseguito dal giudice 'a quo'. - V. O. n. 944/1988.
Norme impugnate
- art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 47, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati, i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare" durante il processo di cognizione, siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale" durante il processo di cognizione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare;
e che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile (v., nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 gennaio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze