Sez. 2, Sentenza n. 8729 del 24/03/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160817 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL FATTO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDICAZIONE DI DATA DIVERSA DA QUELLA DEL COMMESSO REATO.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL FATTO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDICAZIONE DI DATA DIVERSA DA QUELLA DEL COMMESSO REATO.*
Non sussiste violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. se l'errore nell'indicazione del fatto, sia esso relativo al luogo o al tempo del commesso reato, non cagioni incertezza assoluta sull'oggetto dell'imputazione. Tale incertezza non sussiste quando l'errore consiste semplicemente nell'indicazione di una data diversa da quella del commesso reato. (nella fattispecie si trattava di meri errori di trascrizione dattilografica del capo di imputazione che in altri Atti del procedimento recava le date esatte di consumazione dei singoli reati in ordine ai quali l'imputato si era ampiamente difeso). (V mass n 110602; (V mass n 106141; (V mass n 102383).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)